(massima n. 1)
E inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuitā del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilitā non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza č subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito).