(massima n. 1)
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuitą del fatto, la persona offesa č tenuta ad indicare, a pena di inammissibilitą, le "ragioni del dissenso" rispetto alla sussumibilitą della condotta nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis, cod. pen. e non necessariamente, come invece richiesto dall'art. 410, comma 1, cod. proc. pen. per l'opposizione alla richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, le indagini suppletive e i relativi mezzi di prova, stante la diversitą tra le due ipotesi di archiviazione e le ragioni poste a sostegno delle stesse.