(massima n. 1)
La causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non può essere esclusa in relazione a particolari tipologie di reato e/o alla natura degli interessi protetti che mirano a salvaguardare.(In applicazione del principio, in tema di violazione di norme antisismiche, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata che aveva escluso la ricorrenza della speciale causa di non punibilità unicamente sul presupposto della natura primaria della vita umana, interesse oggetto di tutela della norma incriminatrice).