(massima n. 1)
In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo, senza che in senso contrario possa rilevare l'accordo intervenuto tra delegante e terzo ai fini dell'imputazione del secondo pagamento a un diverso debito del primo nei confronti del beneficiario, sia perché la ratifica per essere efficace deve avere per oggetto proprio il negozio compiuto dall'agente, individuato dalla sua causa (incorporata nello schema strutturale del negozio o impressa dalla destinazione funzionale data allo stesso negozio dal suo autore), sia perché, a norma dell'art. 1271, terzo comma, c.c., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell'indebito può essere esperita anche dal delegato. (Nella specie il delegante aveva incaricato una banca, con cui intratteneva un conto corrente di corrispondenza, di effettuare a favore di un terzo, tramite bonifico bancario, il pagamento di alcune fatture e l'istituto di credito, per un disguido, aveva reiterato l'esecuzione di tale adempimento; d'altra parte il delegante, poi fallito, non aveva reintegrato la banca relativamente al secondo pagamento. La S.C., sulla base del riportato principio, ha annullato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la proposta azione di ripetizione.