(massima n. 1)
Il pagamento di un assegno bancario da parte della banca trattaria sull'erroneo presupposto dell'esistenza di sufficiente provvista non può considerarsi indebito e non è, quindi, suscettibile di ripetizione, perché la banca solvente, che riveste la qualità di delegato al pagamento del correntista-traente, non può opporre al prenditore, rimasto estraneo alla convenzione di assegno ed al rapporto di provvista da questo generato, il proprio errore, ostandovi la disposizione dell'art. 1271 comma secondo c.c., che non consente al delegato di opporre al delegatario le eccezioni che potrebbe opporre al delegante. Questo principio trova applicazione anche nel caso in cui il prenditore dell'assegno sia una banca ed il pagamento del titolo avvenga mediante compensazione a mezzo stanza, giacché tale operazione, ove non possa, ricorrendone i presupposti, essere corretta mediante storno, produce effetti definitivi ed il pagamento in tal modo avvenuto è assoggettabile a ripetizione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., soltanto se indebito.