(massima n. 1)
Integra il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., la condotta dell'amministratore di societą di capitali che non abbia impedito la distrazione di somme del patrimonio sociale a favore di terzi che non risultino titolari di diritti di credito ovvero che non abbiano effettuato alcuna prestazione a vantaggio della societą.