(massima n. 1)
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promissario venditore che, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, si impossessa dell'importo corrisposto a titolo di "deposito cauzionale infruttifero" e non come acconto sul prezzo o come caparra confirmatoria. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata con la quale i giudici di merito avevano configurato il reato in questione, valorizzando il fatto che il contratto preliminare prevedeva che l'importo versato all'alienante sarebbe stato imputato a titolo di corrispettivo della vendita solo in sede di rogito, per cui, fino a quel momento, il denaro non era entrato nel patrimonio dell'"accipiens").