(massima n. 1)
In sede di divisione di una comunione ereditaria, qualora di essa facciano parte più immobili che, seppure isolatamente considerati non possano dividersi in tante frazioni quante sono le quote dei condividenti, ma consentano da soli o insieme con altri beni, di compone la quota di alcuni in modo che porzioni degli altri possano formarsi con i restanti immobili del compendio, non può più farsi questione di indivisibilità o di non comoda divisibilità, dato il realizzarsi del soddisfacimento delle quote con la ripartizione qualitativa e quantitativa dei vari cespiti compresi nella comunione. (Nella specie la Suprema corte ha annullato la sentenza di merito che, in presenza di più immobili, di cui il maggiore materialmente indivisibile, aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta subordinata di un condividente circa l'attribuzione a sé medesimo dell'immobile maggiore, con obbligo di conguaglio a favore degli altri, assegnando l'intero compendio immobiliare ad altro condividente con relativo conguaglio).