(massima n. 1)
Ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione č sufficiente la coscienza e volontā di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalitā di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietā umana.