(massima n. 1)
Integra il delitto di estorsione, e non quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la condotta minacciosa che si estrinsechi in forme di tale forza intimidatoria da andare al di lą di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la conseguenza che la coartazione dell'altrui volontą assume di per sé i caratteri dell'ingiustizia, trasformandosi in una condotta estorsiva. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che assumesse le indicate caratteristiche l'avvenuto invio alla persona offesa di una lettera minatoria, di un'arma e dei proiettili, trattandosi di una metodologia tipica di azioni poste in essere da aderenti a consorterie di tipo mafioso).