(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā dell'elemento materiale del delitto di sequestro di persona, non č necessario che la costrizione si estrinsechi con mezzi fisici, dovendosi ritenere sufficiente anche una condotta che comporti una coazione di tipo psicologico, tale, in relazione alle particolari circostanze del caso, da privare la vittima della capacitā di determinarsi ed agire secondo la propria autonoma ed indipendente volontā.