(massima n. 1)
In tema di diffamazione, sussiste il requisito della comunicazione con pił persone anche quando le frasi offensive sono pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera etą (nella specie di due e quattro anni) qualora questi, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, ne abbiano colto la generica portata lesiva, tanto da esserne rimasti turbati e diventino potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.