(massima n. 1)
Dall'analisi del modello delegatorio testualmente configurato dagli artt. 1268-1270 c.c. si desume che la delegazione può essere realizzata attraverso una pluralità di distinti negozi bilaterali ed unilaterali, dotati ciascuno di una propria causa, pur se tra loro finalisticamente collegati. Infatti, l'incarico delegatorio, come accordo tra delegante e delegato, non postula il consenso del delegatario; all'atto di assegnazione, come accordo tra delegante e delegatario, ben può rimanere estraneo il delegato; infine, la promessa del delegato, come atto unilaterale, si perfeziona con la relativa dichiarazione di volontà ed è efficace (art. 1334 c.c.) dal momento in cui perviene a conoscenza del delegatario (ed alla sua eventuale accettazione è connesso, dall'art. 1268, secondo comma, c.c., l'effetto del beneficio di escussione a favore del delegante).