(massima n. 1)
La misura di sicurezza patrimoniale della confisca č imposta per tutti i reati concernenti le armi ed č obbligatoria anche in caso di proscioglimento dell'imputato per particolare tenuitā del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., restando esclusa soltanto nell'ipotesi di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.