(massima n. 2)
La causa di esclusione della punibilitā per particolare tenuitā del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non č applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialitā tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiaritā del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuitā del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa).