(massima n. 1)
Il delitto commesso per eccesso colposo di una causa di giustificazione ha una natura sostanzialmente colposa con conseguente applicazione di tutte le disposizioni concernenti i delitti colposi, ivi comprese quelle sulla procedibilitą. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito che, avendo riqualificato il reato di lesioni personali volontarie alla stregua degli artt. 52, 55 e 590 cod. pen., in mancanza di querela della persona offesa, aveva condannato l'imputato, riconoscendo che lo stesso avesse agito in stato di legittima difesa ancorché con reazione sproporzionata rispetto all'entitą del pericolo, ritenendo procedibile d'ufficio il reato cosģ individuato).