(massima n. 1)
Ai fini dell'esperibilitā dell'azione revocatoria ordinaria non č necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli "prima facie" pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ravvisabile un credito risarcitorio da fatto illecito tutelabile ai sensi dell'art. 2901 c.c. a fronte della proposizione di denunce querele per i reati di ingiurie, minacce e lesioni personali che avevano dato luogo all'instaurazione di procedimenti penali nei quali la persona offesa non si era costituita parte civile).