(massima n. 1)
Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della societā in accomandita semplice - vietata dall'art. 2320 c.c. e idonea a giustificare l'esclusione del socio ex art. 2286 c.c. - č necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della societā o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la mera "presa di contatto" del socio con un'altra societā, tesa a sondarne le intenzioni "transattive", non comportasse violazione del divieto di ingerenza).