(massima n. 2)
L'art. 936 disciplina la particolare eventualità in cui un terzo, che non vi sia in alcun modo legittimato nè autorizzato, realizzi un'opera su un fondo altrui e detta una disciplina differente per le due diverse ipotesi, quella in cui il proprietario voglia trattenere le opere eseguite sul suo fondo senza autorizzazione (dettando dei criteri di indennizzo per il terzo) e quella in cui invece vuole che siano asportate. Nel caso in esame non è mai stato messo in discussione che la D. non si è intromessa nella costruzione facendo realizzare arbitrariamente opere non autorizzate, piuttosto la stessa ha contribuito con il proprio lavoro, le proprie scelte ed anche economicamente, con ripetuti contributi patrimoniali, alla realizzazione delle opere autorizzate dal proprietario (e scelte, in origine, di comune accordo, perchè la costruzione doveva costituire l'abitazione della coppia), per cui correttamente la fattispecie è stata inquadrata nell'ambito dell'azione generale di arricchimento senza causa e la domanda è stata accolta una volta esclusa l'esistenza di una obbligazione naturale (che avrebbe reso irripetibile la dazione in denaro).