(massima n. 1)
Il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza di condanna, successivamente riformata, soggiace, ai sensi degli artt. 2033 e 2946 c.c., al termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal giorno in cui č divenuto definitivo - con la riforma della sentenza predetta - l'accertamento dell'indebito.