(massima n. 2)
In tema di arbitrato, il dispositivo di un lodo che per la determinazione del "quantum debeatur" rinvii alla motivazione, la quale, a sua volta, rinvii ad un accordo non depositato in atti ma ricavabile in forza di una tabella contenuta in una memoria di parte depositata nel corso del procedimento arbitrale ed avente portata confessoria, deve considerarsi esistente, sia sul piano formale che su quello sostanziale, ove i giudici abbiano accertato la ricavabilitā del "quantum debeatur" sulla base di calcoli matematici di tipo proporzionalistico (nella specie, possibili "ex post" sulla base dell'applicazione di percentuali di pagamento delle "royalties"), anche se la tabella non sia stata sottoscritta dagli arbitri né formalmente inserita nel lodo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/01/2014).