(massima n. 1)
L'assunzione della garanzia per i vizi della cosa venduta ex art. 1490 c.c. č configurabile in capo ad un soggetto diverso dal venditore, laddove sia legato da particolari rapporti (di commissione, di preposizione institoria ecc.) con il venditore stesso e non, invece, con l'acquirente.