(massima n. 1)
La gravitą dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. va commisurata all'interesse che la parte adempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto e non alla convenienza, per detta parte, della domanda di risoluzione rispetto a quella di condanna all'adempimento. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale - sul presupposto che la richiesta pronuncia, annullando gli sforzi compiuti per comporre la lite, non corrispondesse all'interesse della parte istante - aveva respinto la domanda di risoluzione di una transazione).