(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1454 c.c., il contraente che si avvale dello strumento dalla diffida deve essere gią vittima dell'altrui inadempimento. Pertanto, deve escludersi che detta diffida possa essere intimata prima della scadenza del termine di esecuzione del contratto, trattandosi di uno strumento offerto ad un contraente nei confronti dell'altro che sia inadempiente per ottenere una celere risoluzione del contratto senza dovere attendere la pronuncia del giudice.