(massima n. 1)
L'art. 720 c.c. prevede la vendita all'incanto degli immobili non divisibili come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei coeredi voglia avvalersi della facoltą di domandare l'attribuzione dell'intero con addebito dell'eccedenza. Pertanto, detti immobili debbono essere preferibilmente compresi per intero nella porzione di uno degli aventi diritto alla quota maggiore, secondo il criterio di massima indicatodall'art. 720 c.c., il quale non impedisce peraltro l'esercizio da parte del giudice della facoltą di procedere all'assegnazione, anche quando le quote dei condividenti siano eguali.