(massima n. 1)
La prova della simulazione č normalmente desumibile da presunzioni e la scelta di esse, la valutazione ed il giudizio di idoneitā dei fatti posti a fondamento dell'argomentazione induttiva, traducendosi in un accertamento relativo a una mera "quaestio voluntatis", č rimesso al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove non viziata, non č censurabile in sede di legittimitā.