(massima n. 1)
In tema di cessione di credito futuro derivante da contratto di appalto non ancora eseguito, perfezionata prima della data della dichiarazione di fallimento, il debitore ceduto non č legittimato a far valere le ragioni del fallimento, mentre compete esclusivamente agli organi di quella procedura l'esperimento dell'eventuale revocatoria della cessione di credito.