(massima n. 1)
L'art. 2497, comma 3, c.c. non prevede una condizione di procedibilitą dell'azione di responsabilitą - promossa dal socio o dal creditore sociale nei confronti della societą che esercita lattivitą di direzione e coordinamento - consistente nella infruttuosa escussione del patrimonio della controllata o nella previa formale richiesta risarcitoria ad essa rivolta, avendo il legislatore posto unicamente in capo alla societą capogruppo lobbligo di risarcire i soci e i creditori sociali danneggiati dallabuso dell'attivitą di direzione e coordinamento.