(massima n. 1)
Il recesso da una societā di persone č un atto unilaterale recettizio e, pertanto, la liquidazione della quota non č una condizione sospensiva del medesimo, ma un effetto stabilito dalla legge, con la conseguenza che il socio, una volta comunicato il recesso alla societā, perde lo "status socii" nonché il diritto agli utili, anche se non ha ancora ottenuto la liquidazione della quota, e non sono a lui opponibili le successive vicende societarie.