(massima n. 1)
Il lavoratore assente per malattia ha facoltą di domandare la fruizione delle ferie - maturate e non godute - allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, ma deve formulare listanza in epoca anteriore alla sua scadenza, non potendosi, in ogni caso, configurare un obbligo del datore di lavoro di accedere a tale richiesta qualora il lavoratore abbia la possibilitą di fruire di regolamentazioni legali o contrattuali che gli consentano di evitare la risoluzione del rapporto nellipotesi di superamento del periodo di comporto.