(massima n. 1)
Il dovere di fedeltą del lavoratore nei confronti del datore di lavoro permane sia durante il processo sia dopo la sentenza di reintegra, e anche durante le ferie del lavoratore, poiché il licenziamento dichiarato illegittimo incide solo sulla continuitą di fatto delle prestazioni lavorative, non essendo idoneo ad interrompere il rapporto, tutte le volte in cui sia disposta la reintegrazione nel posto di lavoro, con il ripristino della situazione precedente, ai sensi dell'art. 18 st. lav.