(massima n. 1)
In tema di responsabilitā civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa naturale, lautore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalitā naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno (causalitā giuridica); in particolare, in caso di danno alla salute, qualora il danneggiato sia affetto da una patologia invalidante pregressa ed irreversibile, il danno risarcibile deve essere determinato considerando sia la differenza tra lo stato di invaliditā complessivamente presentato dal danneggiato dopo il fatto illecito e lo stato patologico pregresso, sia la situazione che si sarebbe determinata se non fosse intervenuto il fatto lesivo imputabile. (Nella specie, relativa allinvestimento di un pedone giā affetto da invaliditā per disturbi psichici, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che non aveva ridotto la responsabilitā del conducente, ma escluso dal novero dei danni risarcibili linvaliditā di cui la vittima, comunque, sarebbe stata portatrice anche se non fosse stata investita).