(massima n. 1)
La sopravvenuta impossibilitā che, ai sensi dell'art. 1256 c.c., estingue l'obbligazione, č quella che concerne direttamente la prestazione e non quella che pregiudica le possibilitā della sua utilizzazione da parte del creditore. (Nella specie, l'acquirente di un forno da installare in un panificio aveva rifiutato di dare esecuzione al contratto sostenendo che, non avendo ottenuto le autorizzazioni necessarie per l'ampliamento dei locali, non aveva la possibilitā di utilizzazione del forno).