(massima n. 1)
L'arricchimento senza causa, alle condizioni previste dagli artt. 2041 e 2042 cod. civ., può essere fatto valere sia in via d'azione che di eccezione riconvenzionale, proposta al solo scopo di paralizzare la domanda dell'attore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nell'accogliere la domanda di ammissione al passivo di un comune per un credito restitutorio, aveva escluso il diritto del curatore del fallimento di dedurre in via d'eccezione l'ingiustificato arricchimento dell'ente).