(massima n. 1)
Nella vendita di cosa gravata da onere reale, la responsabilitą del venditore, ex art. 1489 c.c., č esclusa solo nel caso in cui il compratore abbia avuto effettiva conoscenza del peso gravante sulla cosa oppure si tratti di onere apparente ovvero trascritto o espressamente menzionato nellatto di trasferimento dellimmobile al terzo, non essendo a tal fine sufficiente una clausola generica o di mero stile.