(massima n. 1)
La disposizione di cui allart. 1460, comma 1, ultima parte, c.c., secondo cui l'eccezione di inadempimento non č ammissibile quando termini diversi per l'adempimento siano stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto, devessere interpretata nel senso che, pure in tale ipotesi, l'eccezione va consentita solo quando sia giā evidente che la controprestazione non potrā mai essere adempiuta o vi siano fondate probabilitā di un ritardo tale da superare il termine fissato in contratto per la controprestazione, eccedendo i limiti della normalitā secondo uninterpretazione di buona fede ovvero, ancora, vi sia un evidente pericolo di perdere la controprestazione.