(massima n. 1)
La rinuncia ad esercitare un diritto può risultare da fatti incompatibili con la volontà di avvalersene. In tal caso, al fatto diverso dalla dichiarazione espressa di rinunzia ad un diritto può essere attribuito valore di rinuncia tacita al medesimo diritto ove tra il fatto posto in essere e la volontà di esercitare il diritto sussista un rapporto di contraddizione. Ne consegue che ove una parte, in presenza dell'inadempimento dell'altra a lei noto, abbia tenuto un comportamento incompatibile con la volontà di ottenere la risoluzione del contratto, deve ritenersi che essa abbia tacitamente rinunciato al diritto di domandarla, esprimendo la volontà che il contratto continui ad avere esecuzione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, reiettiva della domanda di risoluzione del contratto di appalto proposta dall'impresa appaltatrice in seguito a condotte inadempienti imputabili all'ente appaltante, in quanto, successivamente al loro accertamento, le parti avevano concluso uno schema di atto contrattuale aggiuntivo).