(massima n. 1)
Il negozio affetto da annullabilitā assoluta non č convalidabile giacché, da un lato, la convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilitā e, dall'altro, la sanzione č finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da quelli meramente individuali dei contraenti.