(massima n. 1)
La persistenza, ex art. 683 c.c, dell'effetto di revoca delle precedenti disposizioni testamentarie incompatibili, in presenza di un successivo testamento dichiarato inefficace, non opera allorché quest'ultimo sia annullato per incapacitą naturale del testatore, difettando in tal caso una valida espressione della volontą testamentaria, che possa consentire il riscontro dell'incompatibilitą tra vecchie volontą del "de cuius" e nuove disposizioni, frutto di un procedimento cognitivo e volitivo inficiato a monte dalla patologia psichica.