(massima n. 1)
Il principio secondo cui, dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, la legittimazione a proporre le azioni a tutela della massa - tra cui la revocatoria fallimentare - spetta, in via esclusiva, al curatore, se esclude, per un verso, la legittimazione del singolo creditore ad esperire le azioni predette e ad intervenire in via principale nel giudizio all'uopo promosso dal curatore, non impedisce, tuttavia, per altro verso, l'intervento adesivo dipendente del creditore nello stesso giudizio, atteso che con tale tipo di intervento il soggetto non fa valere un autonomo diritto, ma si limita a sostenere le ragioni di una delle parti, fonda la sua legittimazione su un rapporto giuridico dipendente da quello oggetto del processo e potrebbe subire l'efficacia riflessa della sentenza: il che si verifica, appunto, per il creditore del fallito, il cui credito č soddisfatto, nell'ambito del concorso proprio della procedura fallimentare, in misura che dipende anche dall'esito delle azioni di massa proposte dal curatore.