(massima n. 1)
Il computo della pena deve risultare con precisione e chiarezza dal testo della sentenza, onde consentire il dovuto controllo circa la correttezza della motivazione. L'eventuale motivazione per relationem deve risultare estremamente puntuale e servire ad integrare il computo ed il ragionamento posto a base della sua specificazione nei vari passaggi. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza nella quale il computo della pena era stato operato con generico rinvio ai prospetti allegati ai verbali di indagine per violazione degli art. 1 e 2 della legge 23 ottobre 1969 n. 1369 intermediazione nelle prestazioni di lavoro)