(massima n. 1)
La disciplina della compensazione giudiziale non č applicabile nella controversia in cui le parti facciano valere contrapposti crediti derivanti dal medesimo rapporto, anche se uno di essi trovi titolo nella legge e l'altro nel contratto, in quanto in detta situazione si richiede un mero accertamento contabile delle rispettive condizioni di dare e di avere inerenti ad un unico rapporto, non riconducibile nell'ambito della compensazione in senso proprio (fattispecie concernente il debito del possessore di restituzione dei frutti ed il credito del medesimo per i miglioramenti).