(massima n. 1)
Nel caso in cui ad una domanda di pagamento proposta in via principale venga contrapposta, in via riconvenzionale, una domanda produttiva anche di effetti estintivi dell'obbligazione di cui alla richiesta formulata in via principale, la contestualità della pronuncia giudiziale in merito ad entrambe le domande si rende necessaria solo quando il contro credito fatto valere in via riconvenzionale abbia i caratteri della omogeneità, esigibilità e liquidità, ovverosia quando si versi in tema di compensazione legale (art. 1243, primo comma, c.c.). Quando, invece, pur in presenza di crediti entrambi omogenei ed esigibili, solo il credito dell'attore è liquido, mentre quello opposto in compensazione non è tale, pur apparendo di pronta e facile liquidazione, la separazione delle due domande ben può essere disposta dal giudice a norma del secondo comma dell'art. 1243 c.c., con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, senza che rilevi in contrario la facilità della liquidazione del controcredito, costituendo un connotato tipico della compensazione giudiziale.