(massima n. 1)
L'inosservanza del termine per la notifica dell'avviso dell'udienza di riesame, di cui all'ottavo comma dell'art. 309 c.p.p., integra una nullitą di ordine generale a norma dell'art. 178, primo comma, lett. c), c.p.p., che si propaga, ai sensi dell'art. 185 dello stesso codice, all'ordinanza emessa dal tribunale, all'annullamento della quale, tuttavia, non essendo la presente nullitą equiparabile in alcun modo all'inesistenza del provvedimento, non consegue la perdita di efficacia della misura coercitiva ai sensi dell'art. 309, decimo comma, c.p.p.