(massima n. 1)
La compensazione giudiziale č ammessa solo se il giudice riconosca, con apprezzamento rimesso al suo potere discrezionale, non sindacabile in sede di legittimitą, la facile e pronta liquiditą del credito opposto, salvo che ad iniziativa del convenuto sia introdotta nel processo una domanda riconvenzionale, per modo che la compensazione si profili come conseguenza sulla pronuncia della riconvenzionale. In questa ipotesi per il disposto degli artt. 36 e 112 c.p.c. il giudice, oltre a provvedere sulla domanda principale, ha l'obbligo di conoscere di quella riconvenzionale e di accertare l'eventuale esistenza del credito opposto dal convenuto.