(massima n. 1)
Nel giudizio di rinvio conseguente all'annullamento di un provvedimento del tribunale del riesame da parte della Corte di cassazione, non č applicabile la disposizione di cui all'art. 309, decimo comma, c.p.p., secondo la quale l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta non interviene entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.