(massima n. 1)
I cosiddetti danni patrimoniali futuri risarcibili a favore dei genitori e dei fratelli di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno ravvisati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilitą economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230 bis c.c.) che per la pratica di vita improntata a regole etico-sociali di solidarietą familiare e di costume - presumibilmente e secondo un criterio di normalitą il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni ed ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (composizione del nucleo familiare, condizioni economico-sociali, attivitą esercitata dai genitori e dagli altri congiunti). (Nella specie, ribadendo il principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato per vizio di motivazione la pronuncia di merito che aveva negato la risarcibilitą sulla base dell'impossibilitą di una previsione certa conseguente al solo dato dell'etą eccessivamente precoce della vittima).