(massima n. 1)
Non può essere fatto valere in giudizio, in via di compensazione, un credito che debba essere accertato da una giurisdizione diversa. (Nella specie, a seguito dell'esito di un giudizio amministrativo, la pubblica amministrazione aveva chiesto ad alcuni pubblici dipendenti, mediante ingiunzione fiscale, la restituzione di somme versate in eccesso in esecuzione della decisione di primo grado, poi parzialmente riformata, e nel relativo giudizio di opposizione gli interessati avevano opposto in compensazione gli interessi anatocistici e la rivalutazione maturati sulle somme effettivamente loro spettanti).