(massima n. 1)
In tema di comunione ereditaria, ai fini della usucapione dei beni ereditari prima della divisione č necessario un atto di interversione del possesso da parte del coerede qualora egli eserciti su quei beni, in forza del consenso degli altri coeredi, un possesso «separato» quale mera realizzazione del godimento della propria quota ereditaria (salvo conguaglio in sede di divisione).