(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 579, terzo comma, c.p.c., mentre attribuisce solo ai procuratori legali, e non ad altri, la legittimazione a fare offerte per persona da nominare nella vendita all'incanto disposta dal giudice dell'esecuzione, non esclude che gli stessi procuratori possono fare offerte in proprio, comportando, nel primo caso, l'inottemperanza all'obbligo di dichiarazione di nomina non la nullitą dell'aggiudicazione bensģ la definitivitą di questa a norma del procuratore stesso a norma del secondo comma dell'art. 583 c.p.c.